Logo Comune di Surbo

Comune di Surbo

ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2024 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Indietro ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2024 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2024 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 29/05/2024 AVENTE AD OGGETTO "ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2024 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE."

Data:

30 mag 2024

Descrizione

IL SINDACO
Visti:
•il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;
•il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
•il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;
•la Legge 3 agosto 1999, n. 265;
•il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ;
•l’art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
•la Legge 100 del 21.11.2012;
•la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
•la L.R. Puglia n.18 del 30/11/2000;
•la L.R. n 155 del 08/11/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;
•la L.R. n. 7 del 10/03/2014;
•le L.R. Puglia n. 38 del 12/12/2016;
•il D.lgs. n. 1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta autorità;
•il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
•la L.R. Puglia n. 53del 12/12/2019;
VISTO il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi 2023- 2025” approvato con DGR n. 758 del 29/05/2023 e pubblicato sul BURP n.50 suppl. 01/06/2023;
VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare la pericolosità degli incendi boschivi;
VISTA la nota della Prefettura di Lecce – Area V - Protezione Civile, difesa Civile e Soccorso Pubblico - prot. n. 0056236 del 06/05/2024, registrata al prot. di questo Ente al n. 0011715 del 06/05/2024 - “Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia. Campagna A.I.B. 2024 - Indicazioni operative campagna antincendi boschivi”;

CONSIDERATO CHE:
•in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, poste sia all’interno che all’esterno del centro abitato;
•il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all’igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell’immagine del paese;
•nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado;
•la presenza di stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili nei cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell’abitato sia in periferia, in zone pubbliche o private, può causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, in quanto favorisce il proliferare di topi ed insetti pericolosi in genere e può favorire lo sviluppo di incendi, con gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza, per la viabilità;
•con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d’ogni genere;
•numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell’incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami che si protendono oltre il ciglio stradale o a sistemare e/o conservare i muri che fronteggiano le strade in modo tale da non compromettere l’incolumità pubblica;
•è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall’incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall’adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l’abbruciamento di vegetali;
•la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;
RAVVISATA la necessità:
•di promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi così come descritto nella normativa di settore e ribadito dalle raccomandazioni della Prefettura di Lecce;
•di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltre a preservare la pubblica sanità e la pubblica e privata incolumità;
•di adottare provvedimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;
•di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
DATO ATTO che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Tutto ciò premesso nel recepimento dei contenuti della Campagna A.I.B. 2024 promossa dalla Prefettura di Lecce;
O R D I N A
Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall’art. 59 del T.U.L.P.S.
1.Ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 15 giugno 2024 ed a mantenere sino al 15 settembre 2024:
a. le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di: mt. 15 (quindici metri) lungo il perimetro di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboreee di mt. 5 (cinque metri) e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti lungo il perimetro di terreni di superfici pascolive, con l’obbligo di realizzare fasce protettive da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;
b. procedere a propria cura e spese, entro e non oltre il 15 giugno 2024, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio o che possa favorire il proliferare di animali ed insetti nocivi.
2.Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito di provvedere, a proprie spese, entro il 15 giugno 2024 ed a mantenere sino al 15 settembre 2024, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o scalinate, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo, con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l’ordinario servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani (porta a porta).
3.A tutti i cittadini, per il sopra citato periodo, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo (art. 2 della richiamata Legge n.353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, l’assoluto divieto:
•di accensione fuochi di ogni genere;
•far brillare mine o usare esplosivi;
•usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
•usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
•tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
•fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
•esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
•transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
•transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
•abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive oltre che di attuare qualsiasi altra attività che possa comportare il rischio di accensione di incendi nelle aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo presenti nel feudo di questo Ente;

4.Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebiattura, di provvedere prontamente e contestualmente a realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
5.Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell’anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 4 della L.R. 38/2016.
6.Agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, entro il 15 giugno 2024 e sino al 15 settembre 2024, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità , con particolare riferimento a quegli insediamenti nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta ulteriori sorgenti di innesco in grado di determinare, per gravità ed estensione, un concreto pericolo di indurre una propagazione dell’incendio con “effetti domino” di cui al D.lgs n.105/2015, trattandosi di aree ad elevata concentrazione di attività commerciali e produttive;
7.Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, è fatto obbligo eseguire entro il 15 giugno 2024, le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza.
8.All’ANAS, all’Acquedotto Pugliese, alle Ferrovie dello Stato ed al Consorzio ASI, entro il 15 giugno 2024 e ed a mantenere sino al 15 settembre 2024, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.
ORDINA ALTRESI’
•A tutti i proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati all’esterno e all’interno del centro abitato di provvedere al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l’igiene e la sicurezza antincendio in ogni periodo dell’anno.
SANZIONI
In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni previste dal C.P. oltre a quelle amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000 introdotto dalla Legge n° 3 del 16.01.2003 così come graduate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/05/2024.
In caso di inosservanza agli obblighi previsti dalla presente ordinanza, gli interventi posti a carico dei soggetti indicati nei punti da 1) a 8) che precedono verranno eseguiti d’ufficio, con rivalsa delle spese sostenute nei confronti del/i contravventore/i.
AVVISA
Che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza.
L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio in orario d’ufficio e secondo le modalità di accesso già presenti sul sito istituzionale dell’Ente (http://www.comune.surbo.le.it/). Il Provvedimento rispetta principi e previsioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. “Amministrazione trasparente”.
D I S P O N E
•che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Surbo;
•che gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge.
La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
•Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
•Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
•Provincia di Lecce: Ufficio Strade - protocollo@cert.provincia.le.it;
•Comune di Surbo: Settore Polizia Locale – Settore Ambiente – Urbanistica – Settore Lavori Pubblici
•Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce - com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
•Questura di Lecce - gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
•Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce – tle24995@pec.carabinieri.it;M
•Comando della Legione Carabinieri Stazione di Surbo Pec: TLE29544@pec.carabinieri.it
•Gruppo dei Carabinieri Forestali – fle43453@pec.carabinieri.it;
•Direzione Provinciale ANAS – anas.puglia@postacert.stradeanas.it;
•Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale di Bari – RFI – rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it;
•ARPA Lecce – dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
nonché alle seguenti Associazioni di categoria interessate:
◦Confagricoltura – di Lecce pec: confagricolturalecce@pec.it
◦Coldiretti Lecce – via Bari 17 – Lecce coldirettilecce@legalmail.it
◦C.I.A. Lecce - Piazza Giuseppe Mazzini, 36 – Lecce - pec. lecce@cia.it
◦ASI pec:consorzio.asilecce@legalmail.it
◦AQP pec:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
◦ANAS pec: anas.puglia@postacert.stradeanas.it
◦Gruppo Ferrovie dello Stato pec: fsitaliane@pec.fsitaliane.it

Tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l’ottemperanza e l’esecuzione del presente Provvedimento.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Surbo.
Visti i seguenti pareri:
Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;
Li, 29/05/2024
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Maria Carmela DE LORENZO

IL SINDACO
f.to Prof. Oronzo TRIO
 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

30/05/2024, 11:03

Contatti

Comune di Surbo

Via Pisanelli, 23, 73010 Surbo ( Le ) 
Codice fiscale / P. IVA: 01862180757
Telefono: 0832 360800
Fax: 0832 360821
Email: comunesurbo@pec.it
PEC: comunesurbo@pec.it